Docenti
Divieto di impartire lezioni private a studenti del proprio Istituto
Si informano i docenti che il testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione, legge 297/1994, Titolo I, Sezione I, all’art. 508 sulle incompatibilità, fa presente che non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio Istituto.
In questo articolo, al comma 2, è scritta la norma che impone al docente, che decidesse di fare lezioni private a studenti di altre scuole, rispetto a quella di servizio, di informare di tali attività private il proprio Dirigente Scolastico. Il docente che impartisce lezioni private, è tenuto inoltre a comunicare anche il nome degli alunni e la loro provenienza.
Il Dirigente Scolastico può, come è scritto nel comma 3, vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di istituto.
Belluno, 5 ottobre 2019
Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Ilaria Chiarusi